Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

Reato di tortura: il testo della legge pubblicata in Gazzetta (Legge, 14/07/2017 n° 110, G.U. 18/07/2017)

Il reato di tortura è stato introdotto nell'ordinamento italiano, dopo molti anni dalla sua formulazione, recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984.

Queste le principali novità:

- Tortura: il nuovo art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa […], se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
Se i fatti di cui sopra “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”, la pena prevista è quella della reclusione da 5 a 12 anni di reclusione (fattispecie aggravata).
Non sono considerate punibili solo le “sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
Ulteriori ipotesi aggravate sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
- una lesione personale (aumento della pena sino ad 1/3);
- una lesione personale grave (aumento di 1/3);
- una lesione personale gravissima (aumento della metà);
- la morte quale conseguenza non voluta (ipotesi colpose o preterintenzionali, 30 anni di reclusione);
- la morte quale conseguenza voluta (ergastolo)

- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter): si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".

- L'art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite è stato modificato con la introduzione del nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Inoltre, è stato inserito nell'Ordinamento il  divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura"; a tal fine si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani e l'esclusione dall'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.


TOP5 links