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Assicurazione: operatività del “termine di tolleranza” di 15 giorni

Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza del 12.07.2017, n. 17207

Ai sensi dell’art. 1901, comma 2, c.c., in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi al momento della loro scadenza, l’assicurazione produce effetto (resta attiva la copertura) per i 15 giorni seguenti e rimane sospesa a partire dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella della scadenza.

Trattasi della cosiddetta proroga dei 15 giorni o del termine di tolleranza.

L'assicuratore pertanto, è tenuto ad indennizzare il danno se esso si verifica in tale periodo di tempo ed anche se il premio (del rinnovo) non dovesse poi esser versato; infatti, la protrazione quindicinale della garanzia assicurativa prevista ex lege, trova la propria “giustificazione” nel pagamento del premio precedente, il cui ammontare viene determinato dall’impresa assicurativa anche tenendo conto del periodo indicato.

L’Ordinanza in oggetto, chiarisce l’ambito di applicazione del primo e del secondo comma dell’art. 1901 c.c. e l’operatività del termine di tolleranza.

A titolo esemplificativo ed utilizzando l’argomento trattato dalla Suprema Corte, un’autovettura, la cui polizza recava scadenza 30 settembre, veniva rubata il 12 ottobre successivo; secondo la compagnia assicurativa, quindi, il mezzo era scevro di copertura atteso il non avvenuto pagamento della polizza per l’anno successivo, ai sensi dell’art. 1901, c. 1, c.c.

Per contro, l’assicurato, riteneva applicabile il termine di tolleranza di 15 giorni, in virtù di quanto previsto dal medesimo articolo del codice civile, al comma secondo.

Il momento iniziale e finale dell’operatività della garanzia assicurativa è fissata dalle ore ventiquattro del giorno di stipula alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno indicato nel contratto (art. 1899 c. 1 c.c.).

Con la proroga, si verifica una prosecuzione del rapporto originario, alle medesime condizioni pattuite, senza necessità di emettere un nuovo documento.

Ne deriva che i pagamenti del premio effettuati nel periodo di proroga sono compiuti senza soluzione di continuità con i precedenti; pertanto, in caso di mancato pagamento alla scadenza della singola rata, la disciplina degli effetti del contratto deve essere rinvenuta nel comma secondo dell'art. 1901 c.c., ossia si applica il periodo di 15 giorni.

L’art. 170 bis del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dispone proprio che «… il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale […], si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta […] a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».

Il problema sorge nel momento in cui non ci si trova di fronte ad una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico, dove la polizza venuta a scadenza, è stata sostituita con una nuova il cui premio però, non è corrisposto.

In altri termini, tra le parti si è giunti quindi alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente, ma non avendo, l’assicurato, versato l’importo pattuito, l'assicuratore non ha alcun onere di indennizzo.

Un furto di un veicolo che pertanto si verifichi in tale ultima ipotesi, è al di fuori della copertura assicurativa, in quanto la polizza è rimasta sospesa non essendo stato pagato il corrispettivo dovuto.


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