Applicabilità dell’art. 18 legge 300/1970 alle "organizzazioni di tendenza"
In relazione alle organizzazioni di tendenza (ossia quei datori di lavoro che svolgono senza finalità di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione e di culto), si vuol evidenziare un’importante "inversione di tendenza” operata dal Decreto Legislativo n. 23/2015, in merito all’applicabilità alle stesse dell’art. 18 L. 300/1970. Sino all’entrata in vigore della D.lgs. 23/2015, il nostro ordinamento riconosceva ai lavoratori assunti presso le organizzazioni di tendenza, tutele diverse rispetto a quelle garantite ai lavoratori assunti presso la generalità degli altri datori di lavoro, escludendo nei confronti dei dipendenti di tali organizzazioni la tutela reintegratoria ex art. 18 legge 300/1970. Pertanto, il dipendente ingiustamente licenziato da un’organizzazione di tendenza, che pure superasse le soglie dimensionali previste dall’art. 18, godeva esclusivamente della tutela economica prevista dall’art. 8 della legge 604/1966 (indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Questa differenziazione del regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti illegittimi dei dipendenti delle organizzazioni di tendenza, è tuttavia venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto, in tema di “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, attuativo della legge 183/2014, c.d. Jobs Act. L’art. 9, comma 2, del decreto stabilisce, infatti, che ai dipendenti delle organizzazioni di tendenza, in caso di licenziamento illegittimo, si applica la medesima disciplina dettata dal decreto presso ogni altro datore di lavoro, imprenditore e non.
Perché ricorra la fattispecie dell’organizzazione di tendenza, occorrerà che il datore di lavoro non sia un imprenditore, con ciò dovendosi intendere l’assenza di economicità nello svolgimento dell’attività istituzionale. Ciò significa che i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle organizzazioni di tendenza possono godere della tutela risarcitoria come in passato, oltre che della tutela reintegratoria, nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo, inefficace.
Inoltre, il testo dell’art. 9 del D. lgs, 23/15 “alle organizzazioni di tendenza si applica la disciplina del presente decreto” conforta l’ipotesi interpretativa secondo cui i dipendenti delle organizzazioni di tendenza sono tutti soggetti alla disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo, a prescindere dalla data di assunzione. Se così non fosse, la norma penalizzerebbe i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del d. lgs 23/15 rispetto ai nuovi assunti, in violazione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza delle differenziazioni di cui all’art. 3 della Costituzione.