Pensioni: cumulo gratuito anche per i professionisti
INPS, circolare 12/10/2017 n° 140
La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con la Circolare del 12 ottobre 2017, n. 140, ha chiarito, in sette punti, come funzionerà il cumulo previsto per i contributi accreditati presso le Casse dei liberi professionisti.
- Trattamenti pensionistici in regime di cumulo
L’articolo 1, comma 195, della Legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, per conseguire un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, pure nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della Legge n. 228 del 2012, benché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle succitate gestioni.
- Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo
I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare istanza all’Ente previdenziale di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore dell’istante. Qualora l’interessato al cumulo risulti iscritto a plurime forme assicurative, ha facoltà di optare quella alla quale presentare la domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all’INPS, che la inoltra all’Ente di ultima iscrizione per l’istruttoria. Ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l’Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo le informazioni relative all’anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in ipotesi di pensione di vecchiaia in cumulo, pure la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti. L’Ente che istruisce la pratica, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico di cui alla domanda, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo. In ipotesi di liquidazione della pensione di vecchiaia cd. in regime “pro quota”, l’Ente di previdenza privato, al successivo perfezionamento dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento, comunica all’INPS il relativo “pro quota”.
- Calcolo del pro quota a carico dell’INPS
Le forme assicurative coinvolte, ognuna per la porzione di propria competenza, individuano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, in conformità alle regole di calcolo previste da ogni ordinamento e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento. Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, a prescindere dalla loro eventuale coincidenza con ulteriori periodi accreditati presso altre gestioni. Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
- Conversione dei periodi di iscrizione
I periodi di iscrizione nelle diverse gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell’unità temporale prevista da ogni gestione sulla base dei seguenti parametri:
- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
- Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico
La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione: ne consegue che gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (aumenti a titolo di rivalutazione automatica, integrazione al trattamento minimo, e via dicendo) vanno riferiti al trattamento unico complessivamente considerato. Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in una nota dell’11 settembre 2017 precisava che: “gli istituti in argomento possono essere applicati una sola volta in virtù dell’unicità giuridica dell’erogazione. (…) la pensione calcolata con il sistema del cumulo determina, come già il sistema previdenziale prevede, che detti istituti potranno operare solo in caso di verificato stato di necessità e al termine del perfezionamento dei requisiti previsti dalle singole gestioni interessate".
- Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo
Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati. L’onere dei trattamenti risulta a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ognuna in relazione alla propria quota. L’Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
- Ricorsi
I ricorsi contro i provvedimenti sui trattamenti pensionistici in cumulo, sia per motivi amministrativi che sanitari, devono essere analizzati e decisi in base alla disciplina ed alle modalità previste dalla forma assicurativa che ha istruito l’istanza.
(Avv. Antonio Morrone - Fonte Altalex)