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Riforma della P.A.: le modifiche al testo unico del pubblico impiego e la valutazione delle performance

Da oggi, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, si parlerà di performance organizzativa ed individuale, premialità, licenziamenti disciplinari, tecnologia, ma anche di programmazione per un più agevole accesso per i disabili e di valorizzazione dei titoli nei concorsi pubblici ed infine, di premi di produttività.
E' stata anche introdotta una riserva del 20% del turn over alle promozioni interne senza concorso. 

Questi sono gli argomenti che il Consiglio dei Ministri, il 19 maggio 2017, ha discusso, riformando il lavoro degli statali ed aprendo a molte delle richieste avanzate da Regioni, enti locali e Consiglio di Stato.
E' giunta così al termine la riforma della pubblica amministrazione introdotta dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124, nonostante le difficoltà "di percorso" e le "bocciature" di alcuni profili della stessa da parte della Consulta. 

La prima novità normativa, integra e modifica il T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in conformità la Legge 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Tra le tematiche trattate dalle nuove disposizioni vi sono: 

- AZIONE DISCIPLINARE. Applicabile alle infrazioni commesse a seguito della relativa entrata in vigore, finalizzata a velocizzare e rendere maggiormente concreta e certa la tempistica della irrogazione, fissata perentoriamente in 120 giorni, come indicato dal Consiglio di Stato; sono stati introdotti nuovi limiti all’annullabilità delle sanzioni per vizi formali.

- INFRAZIONI DISCIPLINARI. Le ipotesi in cui è previsto il licenziamento sono: assenze ingiustificate, false timbrature, false dichiarazioni per ottenere promozioni e posti, reiterata e grave violazione alle regole deontologiche, valutazione negativa della performance per tre anni consecutivi, scarso rendimento legato alla reiterata violazione degli obblighi per i quali si è stati già sanzionati e, limitatamente ai dirigenti, mancata attivazione o definizione di procedimenti disciplinari, commessa con dolo o colpa grave.

- PROCEDURE. Vengono modernizzate attraverso l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nelle relazioni coi destinatari dell’azione amministrativa.

- CONCORSI. Viene dato valore all’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, escludendo tutti i servizi prestati presso uffici in stretto contatto con organi politici. 

- LINGUE ESTERE. La padronanza delle lingue straniere sarà requisito per accedere ai concorsi, o comunque titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici.

- LAVORO FLESSIBILE. E' fissato il divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2018, di stipulare contratti di collaborazione (co.co.co.), con contestuale facoltà di utilizzare tipologie di lavoro flessibile quale il contratto di formazione e lavoro, e con previsione di maglie più strette, nella finalità di evitare l’abuso del precariato.

- ASSUNZIONI. Il numero delle unità da immettere in servizio varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Un quinto dei posti previsti nella programmazione potrà essere assegnato alle progressioni, da svolgersi attraverso selezioni interne. Per quest’ultime si eviterà la forma del concorso, ma con contestuale diminuzione dei posti per gli esterni.

- STABILIZZAZIONI. Rinnovati gli iter per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di specifici requisiti. E' fissato un "piano straordinario di stabilizzazione" previsto per il prossimo triennio, che si prefigge di consolidare circa cinquantamila precari, con almeno tre anni di servizio prestato negli ultimi otto, presso l’ente che assume ovvero bandisce il concorso. Possibilità aperta anche a chi non collabora già più, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge delega, ovvero il 28 agosto 2015.

- DISABILI. Integrazione dei disabili mediante l’istituzione di una Consulta nazionale e la nomina di un responsabile dei processi di inserimento.

- TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO. Viene inserito un correttivo alla tutela reale prevista dall’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, ovvero quando il licenziamento viene accertato come illegittimo, l’indennizzo contestuale al reintegro nel posto di lavoro non potrà oltrepassare le 18 mensilità. Se il Giudice ritiene la sanzione irrogata dall’ente come viziata da difetto di proporzionalità, avrà il potere di modificarla prendendo a parametro la gravità del comportamento del lavoratore pubblico e la lesione degli interessi. 

- VISITE FISCALI. Riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in ipotesi di assenze per malattia, ed assegnazione, dal settembre 2018, all’INPS, delle relative competenze. 

- RISULTATI. Razionalizzazione dei sistemi di valutazione, estensione di metodi di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti, forme di semplificazione specifiche per le differenti aree della pubblica amministrazione.

Il secondo provvedimento, che recepisce molteplici osservazioni delle Commissioni parlamentari principalmente, attiene più in particolare alla valutazione della performance dei lavoratori pubblici. Modificando il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. Decreto Brunetta), e perseguendo l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, nonché di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introduce determinanti profili di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di miglioramento e perfezionamento dei sistemi di valutazione, e restringendo gli attuali adempimenti relativi alla programmazione.
In particolare: valutazione e misura delle "perfomance" dell'impiegato pubblico, perseguimento degli obiettivi dell'ente di appartenenza, formazione degli O.I.V. (Organismi indipendenti di valutazione, composti da tre membri, in carica per tre anni), valutazione proveniente dai cittadini e dai dirigenti, criteri (inseriti nel CCNL di settore) per premi e remunerazioni.


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